In arrivo il passaporto europeo per i mutui immobiliari

In arrivo il passaporto europeo per i mutui immobiliari

Archiviata grazie all’approvazione della Legge Comunitaria 2019/2020 la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, nei confronti dell’Italia sui mutui ipotecari: Sembrerebbe vicina infatti, l’introduzione nel nostro ordinamento del passaporto europeo per gli intermediari del credito, previsto proprio dal Ddl che regola le norme comunitarie.

L’argomento del passaporto europeo è stato oggetto principale di contestazione della Commissione che, nella lettera di costituzione in mora comunicata durante lo scorso giugno, ha chiesto all’Italia di “adottare e notificare le disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi degli intermediari del credito, come pure alla loro vigilanza. L’obiettivo della direttiva sul credito ipotecario – si legge sul sito della Commissione - è rafforzare la protezione dei consumatori in questo settore e promuovere la concorrenza, aprendo, tra l’altro, i mercati nazionali agli intermediari del credito. Una maggiore concorrenza dovrebbe andare a vantaggio dei consumatori, consentendo una scelta più ampia e a costi inferiori. L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere. Se le autorità nazionali non risponderanno in modo soddisfacente entro tale termine, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato all’Italia

Questo può far pensare che la mossa dell’Europa possa servire ad aumentare la velocità per l’approvazione di un provvedimento varato dal Governo il 21 settembre dello scorso anno, approvato dalla Camera il primo aprile e che, dopo il via libera del Senato, dovrà fare un ulteriore passaggio a Montecitorio viste le numerose modifiche introdotte dalla Commissione competente di Palazzo Madama.

Per rendere operativo il passaporto del mediatore creditizio, sarà forse necessario valutare altri provvedimenti attuativi.

L’ART.20 DEL TESTO CHE VIENE DISCUSSO AL SENATO

L’articolo a cui fare riferimento al momento, visti anche gli ulteriori passaggi parlamentari, è quello dell’articolo 20 che, come viene raccontato e spiegato dal Servizio studi del Senato, ha l’obiettivo di andare “ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di “passaporto europeo” degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi”, quindi le disposizioni “che consentono di operare su tutto il territorio dell’Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica”. In chiusura “l’attuazione della direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e del regolamento (UE) n. 1093/2010”.

Con una menzione particolare il documento spiega “la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 dà attuazione all’articolo 36 paragrafo 1, comma 3, della direttiva 2014/17/UE secondo cui “al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e [...] lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un’unica autorità competente quale punto di contatto”.

Da questo punto ne consegue un inserimento nell’articolo 7 del TUB il comma 10-bis, che dice che la ”Banca d’Italia quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell’Unione europea” in relazione ai contratti di credito immobiliare

L’ABILITAZIONE DEGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO VARRÀ IN TUTTI GLI STATI EUROPEI

Un nuovo articolo inoltre viene inserito (lettera b) comma 1) nel TUB per regolare e garantire la libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi da parte di intermediari del credito.

Viene previsto quindi che l’abilitazione di un intermediario del credito da parte dell’autorità competente del suo Stato membro d’origine sia valida per l’intero territorio dell’Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti a condizione che le attività che l’intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall’abilitazione.

L’intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o nel momento in cui vi stabilisca una succursale, avrà comunque un obbligo di informativa nei confronti delle autorità competenti del proprio Stato membro d’origine, i quali dovranno, a loro volta, adempiere specifici obblighi di notifica nei riguardi delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

Fonte notizie: OAM


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