Le nuove disposizioni della Banca d'Italia a tutela dei consumatori
Il 5 dicembre 2018 la Banca d’Italia pubblica delle nuove disposizioni per quanto riguarda la vendita di prodotti bancari a tutela dei consumatori.
Questi nuovi ordinamenti, in vigore dal 1 gennaio 2019, prevedono che i prodotti bancari siano concepiti e distribuiti in linea agli interessi e alle disponibilità della clientela alla quale sono destinati, assicurando che ciascun offerta sia in linea con le risorse finanziarie dell’acquirente.
Per le banche di credito cooperativo e per gli intermediari, con attivo di bilancio fino a 3.5 miliardi di euro, il termine fissato per l’adeguamento a queste nuove norme è fissato per il 1 gennaio 2020.
C’è da sottolineare che queste nuove disposizioni si estendono alla tutela di ulteriori categorie tra cui le persone che svolgono attività professionale o artigianale e gli enti senza finalità di lucro, con lo scopo di assicurare un livello di protezione analogo a quello dei consumatori.
Quali sono le modalità di distribuzione adeguate a queste categorie?
Ai produttori è richiesto di verificare e assicurarsi che gli intermediari prescelti dispongono delle conoscenze adeguate delle norme e soprattutto dei mercati a cui si rivolgono poiché saranno poi gli i secondi a procedere con la distribuzione.
La Banca d’Italia evidenzia che chi svolge il ruolo da intermediario deve assicurare “il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla disciplina anche quando la distribuzione dei prodotti avviene per il tramite di soggetti non vigilati dalla Banca d’Italia, come agenti in attività finanziaria e altri intermediari del credito”.
Disposizioni applicate anche ai mediatori creditizi
La Banca d’Italia ha accentuato che queste nuovi disposizioni riguardano anche i mediatori creditizi.
Nel documento sulle disposizioni di trasparenza redatto dalla Banca d’Italia anche nella sezione dei mediatori creditizi vengono specificati i nuovi obblighi della distribuzione che trattano i seguenti profili:
- offerta dei prodotti solo sul mercato di riferimento individuato dall’intermediario produttore, salvo eccezioni opportunamente motivate, sulla base degli interessi, gli obiettivi, e le caratteristiche del cliente;
- livelli di competenza adeguati per riconoscere a quale mercato di riferimento appartiene ciascun cliente così da distribuire correttamente ciascun prodotto;
- possesso di un’adeguata conoscenza del mercato di riferimento;
- attività di monitoraggio sul distribuzione effettuata;
- garantire il rispetto degli obblighi anche da parte dei dipendenti e dei collaboratori;
- documentazione delle azioni intraprese.
Nel documento la Banca d’Italia rimarca tutte le altre disposizioni già vigenti per i mediatori creditizi come l’obbligo di “comunicare all’intermediario il costo complessivo dell’attività di mediazione, in tempo utile affinché questi possa includerlo nel calcolo dell’indicatore”.
Fonte: OAM