Le principali differenze tra Agenti Finanziari e Mediatori Creditizi

Le principali differenze tra Agenti Finanziari e Mediatori Creditizi

Quali sono le principali differenze tra Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi?

Comunemente le figure degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi vengono molto spesso confusi, ma sono profili professionali molto differenti tra loro, con regole e compiti ben precisi.

Il mediatore creditizio è una figura professionale che ha il compito di mediare, cioè di mettere in relazioni le banche o enti che erogano finanziamenti con i potenziali clienti che sono alla ricerca di un finanziamento e può operare con più istituti non essendo legato in via esclusiva con nessuno di loro.

L’agente finanziario invece è la figura professionale che promuove i prodotti di un singolo istituto in forma esclusiva essendo legato allo stesso con un contratto in esclusiva.

Sottolineare i vantaggi dei mediatori per una più ampia gamma di prodotti ed istituti a disposizione per il fine del finanziamento contro la limitazione degli agenti finanziari che possono promuovere solo l’istituto a cui sono legati.

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le principali differenze tra agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Ai fini dell’attività, dunque, il mediatore ha un ruolo imparziale tra ente finanziario e cliente finale, mentre l’agente è legato con un contratto di esclusiva con l’ente erogatore e pertanto potrebbe perdere l’imparzialità.

Dopo la riforma del decreto legislativo del 13 agosto 2010 n.141 sono cambiati i requisiti per esercitare entrambe le attività.

A differenza degli agenti in attività finanziaria. che possono essere sia persone fisiche che giuridiche, i mediatori creditizi possono operare solo se in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o cooperativa.

In base a questi nuove disposizioni cambiano anche i requisiti patrimoniali che devono avere le varie figure: ai mediatori è richiesto, come previsto nell’articolo 2327 del codice civile, un capitale sociale di almeno 120.000€. Inoltre, con questa riforma viene stabilito che ciascuna figura non potrà svolgere la propria attività a favore di più soggetti con l’obiettivo di assicurare la professionalità di entrambe le figure.


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